Bonus vista 2023: domande dal 5 maggio
Il bonus vista è un contributo di 50 euro da utilizzare per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023
Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l’Isee e i cittadini potranno scegliere tra due modalità di accesso:
– un voucher del valore di 50 euro per ogni beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione,
– un rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.
Il voucher viene emesso contestualmente alla domanda online ed è immediatamente spendibile in un’unica soluzione; mentre il rimborso, la cui istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2023, è ammissibile per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023.
Il contributo viene erogato su richiesta e fino ad esaurimento del finanziamento previsto dalla legge. La domanda può essere presentata a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma predisposta ad hoc https://www.bonusvista.it/home/
Destinatari
Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 annui che, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
Il «bonus vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell’ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui, per l’acquisto, effettuato nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
Il bonus
A ciascun beneficiario è riconosciuto un «bonus vista», pari ad euro 50,00 in forma di voucher una tantum sulla spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i «bonus vista» sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, per gli acquisti effettuati in ognuno degli anni richiamati.
Attribuzione e fruizione del «bonus vista»
Al fine di ottenere il «bonus vista», i richiedenti provvedono a registrarsi sull’apposita applicazione web gestita dal Ministero della Salute non oltre il 31 dicembre 2023, data ultima anche ai fini dell’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la carta di identità elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS). All’atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati necessari mediante le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla applicazione web in cui attesta e comunica i requisiti indicati. Successivamente verrà verificata presso l’INPS, anche attraverso Sogei S.p.a., la sussistenza dei requisiti, e quindi il Ministero della Salute, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il «bonus vista». Ciascun «bonus vista» può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti in un apposito elenco e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene. I buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione. Decorsi i trenta giorni, il buono viene automaticamente annullato. Il richiedente può richiedere sull’apposita applicazione web l’emissione di un nuovo buono.
Rimborso per l’acquisto
Per gli acquisti di beni indicati dalla normativa, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 febbraio 2023 è previsto il rimborso di euro 50,00 sulla spesa sostenuta. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la carta di identità elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS). All’atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati necessari, mediante le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciate secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti. All’istanza di rimborso sono indicati gli estremi della fattura o della documentazione commerciale attestante l’acquisto del bene. Per l’occhiale da vista acquistato, ovvero per le lenti a contatto correttive acquistate, si provvede al rimborso mediante accredito una tantum dell’importo di euro 50,00, sul conto corrente intestato al richiedente o beneficiario, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso. I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata nonchè ai fini del controllo.
Accreditamento
I negozi ed i soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l’applicazione web. L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettazione dei buoni secondo le modalità indicate dal decreto.